Pricipali Criteri Operativi
Nel partecipare a Confidi Sicilia l’impresa sottoscrive una quota di capitale sociale e concorre alla
costituzione, secondo le previsioni di legge e statutarie, del Fondo Rischi e del Monte Fidejussioni che insieme formano i cosiddetti Fondi di
Garanzia mutualistica offerti all’ente finanziatore.
Mentre la fidejussione ha, nella prassi, più un valore formale di adesione all’idea solidaristica che un valore reale di garanzia, questa viene espressa sostanzialmente dal "fondo rischi" monetario o liquido.
La forza e la capacità effettive di ciascun Confidi, strettamente dipendenti dalla complessiva forza o debolezza delle
singole imprese associate, si misurano in base all’entità del fondo rischi la cui consistenza determina la capacità di garanzia nei confronti con la banca.
La Regione Siciliana, per effetto di apposite leggi, raddoppia con propri contributi integrativi i
conferimenti fatti al Fondo Rischi e al Monte Fidejussioni dai soci o da qualunque altro soggetto ampliando quindi le capacità operative e la forza
contrattuale dei Confidi verso i finanziatori.
Il plafond massimo di credito garantibile per singola impresa ( anche se concesso da più banche) è fissato dalle leggi regionali vigenti.
Attualmente esso è pari a:
EURO 1.000.000,00 per le imprese industriali, alberghiere, commerciali, artigiane o di servizi.
I rapporti fra il Confidi Sicilia e le banche o gli enti finanziari sono regolati da apposite convenzioni che definiscono fra l’altro:
a) la percentuale di rischio gravante sul confidi e sulla banca (per esempio normalmente il 50% per le operazioni a breve termine );
b) il rapporto (il c.d. moltiplicatore) intercorrente tra il totale dei fondi di garanzia e il totale degli affidamenti garantiti che possono esser concessi;
c) le forme tecniche delle operazioni finanziarie praticabili e le relative condizioni di tasso e accessorie.
Occorre tener presente che, in base alle leggi vigenti in Italia, la " raccolta del risparmio e l’esercizio del credito" sono
delegate in maniera esclusiva alle banche e/o alle società finanziarie assoggettate a particolare disciplina e controlli.
I Consorzi Fidi non rientrano in tali categorie ma in quella di "prestatori di garanzie" (ovviamente sui crediti da quelle concesse alle imprese associate).
Occorre ancora porre in evidenza che la partecipazione dell’impresa al Confidi non configura per ciò stesso un diritto
da parte di essa ad ottenere credito ma soltanto la facoltà di richiederlo, essendo ovviamente la concessione del credito ( e della garanzia a fronte) correlata alla valutazione (rating) da parte della banca (e del Confidi) del merito del credito.
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